Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1

335854
Corte costituzionale 2 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Sono così trenta ordinanze (18 di Pretori, 8 di Tribunali, 3 di Corti di appello e 1 di Corte di assise): ciascuna regolarmente notificata ai sensi

Sentenza n. 1

. Del resto, la scarsa aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle norme della Costituzione sopravvenuta ha già da molto

Sentenza n. 1

336033
Corte costituzionale 5 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

L’ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata

Sentenza n. 1

Azienda allegati ai ricordati stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (”Contributo straordinario per l’attuazione del

Sentenza n. 1

di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi o l’inasprimento di tributi esistenti, la

Sentenza n. 1

bilancio”), ma soprattutto per l’argomento, decisivo, che, laddove quelle norme attengono all’aspetto formale dei bilanci e dei consuntivi, ai modi e

Sentenza n. 1

casi nei quali le spese nuove o maggiori vengono deliberate senza riferimento ai mezzi di copertura, mediante il rinvio alla iscrizione loro nei

Sentenza n. 1

336271
Corte costituzionale 11 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

spettanti ai cancellieri, sono devolute ai comuni e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi ai messi.

Sentenza n. 1

Le somme introitate ai suddetti titoli sono versate in una cassa comune e ripartite tra tutti gli ufficiali giudiziari, al netto delle detrazioni.

Sentenza n. 1

c) l’art. 36 Cost. perché l’entità dei compensi, come sopra determinati, non è conforme ai parametri di equa retribuzione imposti da tale norma.

Sentenza n. 1

Tale importo è elevato in relazione all’anzianità di servizio maturata dall’ufficiale giudiziario ed all’ammontare dello stipendio spettante ai detti

Sentenza n. 1

giudiziari, non sono né identiche né omogenee per cui la diversità di trattamento, fatto ai primi dal legislatore, non è irrazionale.

Sentenza n. 1

Va infine notato che anche ai coadiutori spettano dei proventi costituiti, tra l’altro, dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal

Sentenza n. 1

Trova quindi ragionevole giustificazione ed è razionale il diverso trattamento fatto ai messi di conciliazione rispetto agli ufficiali giudiziari per

Sentenza n. 1

, il deteriore trattamento riservato ai primi è privo di ragionevole giustificazione anche perché essi non percepiscono l’indennità integrativa (ex art

Sentenza n. 1

Accanto ai diritti hanno una serie di doveri. Sono sottoposti ad apposita Commissione di Vigilanza e di disciplina (art. 49 del T. U. n. 1229/59

Sentenza n. 1

competenza (delega del Pretore ai messi di conciliazione) anche per quanto riguardava l’indennità integrativa, riconosciuta solo ad essi e ciò in

Sentenza n. 1

complessivamente riservato ai messi di conciliazione; che la insussistenza di un rapporto esclusivo con l’amministrazione rendeva inutile il richiamo all

Sentenza n. 1

336478
Corte costituzionale 20 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
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Sentenza n. 1

Sono poi sopravvenuti i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, in base ai quali l’indebito erogato dall’INPS anteriormente al 1

Sentenza n. 1

ai fini dell’IRPEF superiori ai 16 milioni di lire, possono ancora fruire dell’irripetibilità se nel 2000 quei redditi siano stati pari o inferiori a

Sentenza n. 1

– anzitutto – ai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge del 1996 e – in secondo luogo – ai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge del 2001, nella parte in

Sentenza n. 1

decidere i casi sottoposti ai rimettenti, interessa solo la disciplina delle prestazioni indebitamente erogate dall’INPS prima del 1° gennaio 1996.

Sentenza n. 1

L’impugnazione è stata poi estesa ai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001 sotto il profilo che per essi – ove fossero applicabili

Sentenza n. 1

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima

Sentenza n. 1

ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla

Sentenza n. 1

dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa – innovando

Sentenza n. 1

previdenziale ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore o pendenti a tale data.

Sentenza n. 1

2. – Ad avviso dei rimettenti entrambe le questioni sono rilevanti, emergendo dagli atti che i redditi personali dei pensionati, imponibili ai fini

Sentenza n. 1

del 2002, aveva restituito gli atti ai rimettenti per un nuovo esame alla luce del sopravvenuto art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001.

Sentenza n. 1

1996) attraverso il criterio reddituale garantisca l’irripetibilità di tali indebiti ai pensionati economicamente più deboli e – comunque – ne

Sentenza n. 1

imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro»; e al comma 8: «Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i

Sentenza n. 1

dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di

Sentenza n. 1

1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 sia pari o inferiore a

Sentenza n. 1

tra Angelica Pianeselli e l’INPS, iscritte ai numeri 116 e 322 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Sentenza n. 1

(art. 2033 cod. civ.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell’individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso

Sentenza n. 1

La legislazione anteriore ai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 considerava irripetibili le somme percepite in buona fede dal

Sentenza n. 1

, collegando la loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF nel 1995. E’ un criterio più

Sentenza n. 1

anteriori al 1° gennaio 1996 e sia intervenuta una dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della previgente disciplina, e i casi in cui – a parità di

Sentenza n. 1

336723
Corte costituzionale 12 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
  • Roma
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Sentenza n. 1

2.– I ricorsi hanno ad oggetto la medesima disposizione e formulano censure analoghe, sicché ne appare opportuna la riunione ai fini di una decisione

Sentenza n. 1

autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 9 gennaio 2015, depositati in cancelleria il 16 gennaio 2015 e rispettivamente iscritti ai nn

Sentenza n. 1

Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» (art. 31, comma 1).

Sentenza n. 1

autonome, da assumersi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997, disposizione questa che – richiamando, attraverso

Sentenza n. 1

della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol), nonché la competenza legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117

Sentenza n. 1

proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare, ai sensi dell

Sentenza n. 1

. 164 del 2014, che non è oggetto del presente giudizio) e del d.P.R. n. 686 del 1973. In relazione ai suddetti parametri, dunque, le questioni debbono

Sentenza n. 1

solo con deliberazione motivata. Anche la previsione che, ai sensi del censurato art. 31, comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Sentenza n. 1

, altresì, la competenza legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, Cost., e 10 della legge costituzionale n. 3

Sentenza n. 1

del 2014, riconosce il rilievo delle specifiche esigenze connesse ai diversi contesti territoriali e alle loro capacità ricettive e di fruizione

Sentenza n. 1

legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre

Sentenza n. 1

residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, della Costituzione, e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante

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